mercoledì 23 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA



Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Filippo MOSCHETTI e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 21 Febbraio 2011 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.C.D. ACQUAVIVA - A.S.D. PAOLO VI del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.C.D. ACQUAVIVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LAGRAVINESE Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato; -esperite indagini;
- rilevato che il reclamo proposto dalla società A.C.D. ACQUAVIVA può trovare solo parziale accoglimento dovendosi ritenere che il comportamento del calciatore LAGRAVINESE Marco, sicuramente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 punto 4 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore LAGRAVINESE Marco;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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